Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
Articolo 7Articolo 9
Versione
25 giugno 1982
Art. 8.
Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.
Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente.
L'Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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