Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 giugno 1982
Art. 12.
Il rigetto della domanda del personale di cui agli articoli 2 e 3 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto motivato del Ministro dell'interno o del Ministro interessato.
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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