Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. All' articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero» e le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: « ((al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026)) ».
(( 2. All' articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: "negli ultimi tre bilanci" fino a: "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale";
b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
3. All' articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023")) 4. All' articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
5. All' articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte le seguenti: «in cui avviene il versamento».
(( 2. All' articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: "negli ultimi tre bilanci" fino a: "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale";
b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
3. All' articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023")) 4. All' articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
5. All' articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte le seguenti: «in cui avviene il versamento».