Articolo 18 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
Articolo 13 terArticolo 19
Versione
27 ottobre 2019
Art. 18. Modifiche al regime dell'utilizzo del contante 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.";
b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.".
Entrata in vigore il 27 ottobre 2019
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