Articolo 13 bis del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
Articolo 13Articolo 13 ter
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Art. 13-bis. (Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine) 1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all' articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.
2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonche' in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all' articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , e' elevato al 20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all' articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.
3. All' articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli enti di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo";
b) al comma 92 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo".
4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano l' articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , ((...)) e l' articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , in quanto compatibili.
5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano l' articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , e l' articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .
Entrata in vigore il 17 dicembre 2023
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