Articolo 57 quater del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
Articolo 57 terArticolo 58
Versione
25 dicembre 2019
>
Versione
1 gennaio 2022
Art. 57-quater. (Indennita' di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia) 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e' inserito il seguente:
"8-bis. La misura dell'indennita' di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e' incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennita' spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".
2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennita' previsto dalla disposizione di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . ((28)) 3. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
4. All' articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e percepisce un'indennita', a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualita' di sindaco";
b) al comma 84, le parole: "di presidente della provincia," sono soppresse.
-------------- AGGIORNAMENTO (28)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 586) che "A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennita' di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all' articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 , e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente