Art. 2. Modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, lettera c-bis), le parole «articolo 7, secondo comma, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7-bis, comma 3»;
b) all'articolo 40:
1) al comma 3, le parole «all'articolo 7, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 7-bis»;
2) al comma 4, lettera a), le parole «dell'articolo 7, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti «dell'articolo 7-bis, comma 1,»;
3) i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 sono abrogati;
c) all'articolo 41, comma 4, sono soppresse le parole «nonche' le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto,»;
d) all'articolo 44:
1) al comma 1 le parole «, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi.» sono sostituite dalle seguenti «e gli acquisti intracomunitari.»;
2) comma 2, la lettera b) e' abrogata;
3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente «Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell' articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 17 del medesimo decreto.»;
4) al comma 4, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «terzo comma»;
e) all'articolo 46:
1) al comma 1:
a) al primo periodo:
1) la parola «o committente» e' soppressa;
2) le parole «o servizi acquistati» sono soppresse;
b) il secondo periodo e' abrogato;
2) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 deve essere emessa fattura numerata a norma dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile, con la specificazione della relativa norma.»;
3) il comma 5, e' sostituito dal seguente «5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.»;
f) all'articolo 47, comma 1, le parole «e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo,» sono soppresse;
g) all'articolo 49, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all' articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.»;
h) all'articolo 50:
1) al comma 1, le parole «e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, e 6,» e le parole «e dei committenti» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,» sono soppresse;
3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.»;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita' e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all' articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il destinatario.»;
5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica.»;
i) all'articolo 50-bis, comma 6, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma»;
l) all'articolo 59, il comma 1 e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 38 , 40 , 41 , 44 , 46 , 47 , 49 , 50 , 50-bis e 59 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 38 (Acquisti intracomunitari). - 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.
Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a);
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non e' soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di' cui all' art. 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data dei provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dai sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nei territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a norma dell'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, e dai produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio del Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di cui all' art. 7-bis, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.».
«Art. 40 (Territorialita' delle operazioni intracomunitarie). - 1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.
3. In deroga all' art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi ai trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare al sensi dell' art. 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreche' tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. (abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. (abrogato).
8.
9. (abrogato).
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). - 1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell' art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c).
La disposizione non si applica altresi' se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell' art. 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 . In tal caso e' ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a);
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di' gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sui valore aggiunto, il regime di franchigia.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8 , 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.».
«Art. 44 (Soggetti passivi). - 1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili di cui ai precedenti articoli, e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti intracomunitari.
L'imposta e' determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) (abrogata).
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell' art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 17 del medesimo decreto. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell' art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del medesimo decreto.».
«Art. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). - 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche' dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 deve essere emessa fattura numerata a norma dell' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza, in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero dl identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e' effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria».
«Art. 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie). - 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione.
Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.
2. I contribuenti di cui all' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziche' in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.».
«Art. 49 (Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa). - 1. I soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.
3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.
4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attivita' non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'art. 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'art. 46, comma 5, e dell'art. 47, comma 3.».
«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunita' economica europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. I soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione e' presentata in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto: l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunita' economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita' e quelle da questi ultimi ricevute.
I soggetti di cui all' art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari dei beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso art. 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non e' dovutal'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il destinatario.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane dl concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Le procedure intracomunitarie per le queli anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. (Omissis).».
«Art. 50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA», per la custodia dl beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunita' europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui ai comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell' art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'art. 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di' ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunita' europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e' demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e' dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma dell' art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di cui all'art. 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.
7. Nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell' art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.».
«Art. 59 (Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione). - 1. (Abrogato)
2. (Omissis)
a) all'articolo 38, comma 5, lettera c-bis), le parole «articolo 7, secondo comma, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7-bis, comma 3»;
b) all'articolo 40:
1) al comma 3, le parole «all'articolo 7, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 7-bis»;
2) al comma 4, lettera a), le parole «dell'articolo 7, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti «dell'articolo 7-bis, comma 1,»;
3) i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 sono abrogati;
c) all'articolo 41, comma 4, sono soppresse le parole «nonche' le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto,»;
d) all'articolo 44:
1) al comma 1 le parole «, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi.» sono sostituite dalle seguenti «e gli acquisti intracomunitari.»;
2) comma 2, la lettera b) e' abrogata;
3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente «Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell' articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 17 del medesimo decreto.»;
4) al comma 4, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «terzo comma»;
e) all'articolo 46:
1) al comma 1:
a) al primo periodo:
1) la parola «o committente» e' soppressa;
2) le parole «o servizi acquistati» sono soppresse;
b) il secondo periodo e' abrogato;
2) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 deve essere emessa fattura numerata a norma dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile, con la specificazione della relativa norma.»;
3) il comma 5, e' sostituito dal seguente «5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.»;
f) all'articolo 47, comma 1, le parole «e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo,» sono soppresse;
g) all'articolo 49, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all' articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.»;
h) all'articolo 50:
1) al comma 1, le parole «e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, e 6,» e le parole «e dei committenti» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,» sono soppresse;
3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.»;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita' e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all' articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il destinatario.»;
5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica.»;
i) all'articolo 50-bis, comma 6, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma»;
l) all'articolo 59, il comma 1 e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 38 , 40 , 41 , 44 , 46 , 47 , 49 , 50 , 50-bis e 59 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 38 (Acquisti intracomunitari). - 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.
Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a);
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non e' soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di' cui all' art. 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data dei provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dai sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nei territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a norma dell'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, e dai produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio del Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di cui all' art. 7-bis, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.».
«Art. 40 (Territorialita' delle operazioni intracomunitarie). - 1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.
3. In deroga all' art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi ai trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare al sensi dell' art. 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreche' tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. (abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. (abrogato).
8.
9. (abrogato).
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). - 1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell' art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c).
La disposizione non si applica altresi' se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell' art. 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 . In tal caso e' ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a);
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di' gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sui valore aggiunto, il regime di franchigia.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8 , 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.».
«Art. 44 (Soggetti passivi). - 1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili di cui ai precedenti articoli, e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti intracomunitari.
L'imposta e' determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) (abrogata).
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell' art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 17 del medesimo decreto. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell' art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del medesimo decreto.».
«Art. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). - 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche' dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 deve essere emessa fattura numerata a norma dell' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza, in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero dl identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e' effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria».
«Art. 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie). - 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione.
Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.
2. I contribuenti di cui all' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziche' in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.».
«Art. 49 (Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa). - 1. I soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.
3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.
4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attivita' non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'art. 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'art. 46, comma 5, e dell'art. 47, comma 3.».
«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunita' economica europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. I soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione e' presentata in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto: l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunita' economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita' e quelle da questi ultimi ricevute.
I soggetti di cui all' art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari dei beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso art. 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non e' dovutal'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il destinatario.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane dl concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Le procedure intracomunitarie per le queli anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. (Omissis).».
«Art. 50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA», per la custodia dl beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunita' europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui ai comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell' art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'art. 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di' ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunita' europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e' demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e' dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma dell' art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di cui all'art. 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.
7. Nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell' art. 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.».
«Art. 59 (Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione). - 1. (Abrogato)
2. (Omissis)