Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di continuazione, l'individuazione della violazione più grave ai fini di computo della pena deve essere effettuata in concreto e non già con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore.
Commentari • 3
- 1. Alle Sezioni unite, ancora una volta, la questione dei criteri diGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Approda di nuovo alle Sezioni unite la questione della violazione più grave nel reato continuato. Questione dibattuta da decenni e, se non andiamo errati, per la sesta volta al vaglio del massimo collegio nell'arco di trent'anni. La prima pronuncia sul tema, risalente al 1982 (Sez. un., 19 giugno 1982, n. 9559, in Giur. it., 1983, II, c. 314), affermò il principio per cui, ai fini della determinazione della pena base, la più grave delle violazioni deve essere individuata con riferimento alle pene che "in concreto" dovrebbero essere inflitte per ciascuno dei reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, se non si dovesse procedere al cumulo giuridico di esse; sicché è …
Leggi di più… - 2. Reato continuato: violazione più grave e computo di penaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 12765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12765 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 311
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 27152/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LO N. IL 05/10/1968;
2) LL ID N. IL 02/10/1977;
avverso la sentenza n. 843/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 3 settembre 2008 la Corte d'appello di Catania confermò la dichiarazione di colpevolezza di UD EL e DE AR in ordine ai delitti di detenzione e porto di arma clandestina e di ricettazione e del solo UD EL anche in ordine al reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.
La pena irrogata in primo grado, a conclusione di rito abbreviato, e confermata in appello risultava così determinata:
1) per AR, partendo da quattro anni di reclusione e 200,00 Euro di multa per il capo a), considerata ma non specificata la continuazione interna tra porto e detenzione dell'arma clandestina;
con aumento ex art. 81 c.p. per il capo b) di 6 mesi di reclusione e 40,00 Euro di multa (così anni 4 e mesi 6 e 240,00 Euro); con aumento della metà ex art. 99 c.p., commi 3 e 4 (così anni 6 e mesi 9 e 360 Euro); e diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, e così anni 4, mesi 6 di reclusione e 240 Euro di multa;
2) per UD, partendo da quattro anni di reclusione e 200,00 Euro di multa per il capo a), considerata ma non specificata la continuazione interna;
con aumento ex art. 81 c.p. per il capo b) di 6 mesi di reclusione e 40,00 Euro di multa (così anni 4 e mesi 6 e 240,00 Euro); con aumento ex art. 81 c.p. per il capo b) di 6 mesi di reclusione e 40,00 Euro di multa (così anni 5 e 280,00 Euro); con aumento della metà ex art. 99 c.p., commi 3 e 4 (così anni 7 e mesi 6 e 420 Euro); e diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, e così anni 5 di reclusione e 280 Euro di multa.
2. Impugnata per cassazione, la sentenza fu annullata con rinvio, perché la Suprema Corte rilevò:
a) la pena era illegale nella parte in cui l'aumento per la recidiva era stato calcolato non già sulla pena inflitta per il reato più grave tra quelli contestati e posto a "base" della continuazione ("interna" al singolo capo e "esterna", tra capi), ma sul risultato del cumulo giuridico delle pene ex art. 81 cpv. c.p.;
b) AR, risultava già condannato per una contravvenzione e per un delitto, per il quale era stata inflitta la pena di quattro mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa;
sicché la recidiva non poteva considerarsi "reiterata", perché le contravvenzioni non sono a tal fine valutabili e la identità dell'indole andava specificamente valutata con riferimento al delitto per il quale v'era stata condanna e al reato posto a base della continuazione nella sentenza in esame;
inoltre l'aumento di pena inflitto per la recidiva non poteva comunque superare la pena irrogata per il precedente delitto (4 mesi e 400,00 Euro); mentre era stato applicato un aumento di 2 anni e sei mesi di reclusione e di 140 Euro di multa;
c) per UD, pur dovendo escludersi che la sua recidiva sia infraquinquennale, rimane tuttavia corretto l'aumento di pena della metà, irrogabile per la recidiva reiterata, applicandosi alla recidiva reiterata infraquinquennale o reiterata specifica l'aumento di due terzi.
3. Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice del rinvio ha così determinato le pene:
a) per EL UD quattro anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed L. 260 di multa: pena base quattro anni di reclusione ed Euro 200 di multa per il porto d'armi, aumentata di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 70 di multa per la recidiva reiterata, di sei mesi di reclusione ed Euro 40 per la detenzione dell'arma, di sei mesi di reclusione ed Euro 40 per la ricettazione, sei mesi di reclusione ed Euro 40 per la violazione della sorveglianza speciale;
pena complessiva di sei anni e dieci mesi di reclusione ed L. 390 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato;
b) per DE AR, esclusa la recidiva, tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 190 di multa: pena base quattro anni di reclusione ed Euro 200 di multa per il porto d'armi, aumentata di sei mesi di reclusione ed Euro 40 per la detenzione dell'arma, di sei mesi di reclusione ed Euro 40 per la ricettazione;
pena complessiva di cinque anni di reclusione ed Euro 270 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato.
4. Ricorrono per cassazione EL UD e AR DE, che propongono, sia pure distintamente, due analoghi motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 597 c.p.p. e lamentano che i giudici del rinvio, nel determinare la pena in conformità alle direttive impartite dalla sentenza di annullamento con rinvio, abbiano preso a base per il reato di porto d'armi, ritenuto più grave, una pena superiore a quella determinata in primo grado per lo stesso delitto e implicitamente anche per il delitto di detenzione dell'arma portata.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione della decisione impugnata. Lamentano che il reato più grave sia stato erroneamente individuato nel porto d'armi, anziché nella ricettazione punita con più elevata pena pecuniaria.
EL UD lamenta altresì che la recidiva sia stata erroneamente qualificata come infraquinquennale, contravvenendo alle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio.
5. Il primo motivo dei due ricorsi è fondato, perché, secondo quanto risulta dalla sentenza di annullamento con rinvio, il giudice di primo grado, come quello d'appello confermandone la decisione, aveva considerato ma omesso di specificare la continuazione interna all'addebito di porto e detenzione dell'arma clandestina. Sicché i giudici del rinvio hanno effettivamente violato l'art. 597 c.p.p., quando hanno determinato in quattro anni di reclusione ed L.
200 di multa la pena per uno soltanto dei due reati per i quali in primo grado quella pena era stata irrogata. Infondato è invece il secondo motivo del ricorso. Infatti, secondo la giurisprudenza più recente, "in tema di continuazione, l'individuazione della violazione più grave ai fini di computo della pena deve essere effettuata in concreto e non già con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore" (Cass., sez. 3, 24 marzo 2009, Angioni, m. 243723). Ed è plausibile la valutazione di maggiore gravita riferita al delitto di porto d'arma clandestina. Mentre i giudici del merito hanno applicato a UD la sola recidiva reiterata (art. 99 c.p., commi 4 e 5), non la recidiva infraquinquennale.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, ma senza rinvio, perché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la pena può essere determinata da questa corte a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), sulla base delle valutazioni già espresse dai giudici del merito. Le pene vanno pertanto così determinate: a) per EL UD quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 240,00 di multa: pena base tre anni e undici mesi di reclusione ed Euro 170 di multa per il porto d'armi, aumentata di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 70 di multa per la recidiva reiterata, di sei mesi di reclusione ed Euro 40 per la detenzione dell'arma, di sei mesi di reclusione ed Euro 40 per la ricettazione, sei mesi di reclusione ed Euro 40 per la violazione della sorveglianza speciale;
pena complessiva di sei anni e nove mesi di reclusione ed Euro 360,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato;
b) per DE AR, esclusa la recidiva, tre anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione ed Euro 166,67 di multa: pena base tre anni e undici mesi di reclusione ed Euro 170 di multa per il porto d'armi, aumentata di sei mesi di reclusione ed Euro 40 per la detenzione dell'arma, di sei mesi di reclusione ed Euro 40 per la ricettazione;
pena complessiva di quattro anni e undici mesi di reclusione ed Euro 250 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che determina come segue:
a) per EL UD quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 240,00 di multa;
b) per DE AR tre anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione ed Euro 166,67 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010