Articolo 7 - Convenzione della Legge 20 febbraio 2002, n. 30
Articolo 6Articolo 8
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15 marzo 2002
Articolo 7
Adozione dl decisioni per quanto riguarda le localizzazione

Nell'ambito del suo ordinamento la Parte di origine, in vista di minimizzare il rischio per la popolazione e l'ambiente di tutte le Parti colpite, fara' in modo di elaborare politiche vertenti sulla localizzazione di nuove attivita' a rischio e su modifiche significative ad attivita' a rischio esistenti.
Nell'ambito dei loro ordinamenti, le Parti colpite ricercheranno l'istituzione di politiche relative a sviluppi significativi nelle zone che potrebbero essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale derivante da un'attivita' a rischio in maniera da minimizzare i rischi implicati. Nell'elaborare e stabilire queste politiche, le Parti dovrebbero prendere in considerazione le questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 1, sotto-paragrafi (1) a (8) e l"Annesso VI del presente documento.
Entrata in vigore il 15 marzo 2002
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