Articolo 8 - Accordo della Legge 22 giugno 2016, n. 110
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 giugno 2016
Art. 8.
Risorse ordinarie

Ai sensi del presente Accordo, l'espressione «risorse ordinarie» della Banca comprende:
i) il capitale sociale autorizzato della Banca, composto dalle azioni versate e dalle azioni a chiamata, sottoscritto secondo l'articolo 5;
ii) i fondi raccolti dalla Banca in virtu' dei poteri di cui all'articolo 16 paragrafo 1, a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3;
iii) i fondi risultanti dal rimborso di prestiti o garanzie concessi con le risorse di cui ai numeri i e ii o da ricavi su partecipazioni azionarie e altri tipi di finanziamento approvati secondo l'articolo 11 paragrafo 2 (vi) ed effettuati con tali risorse;
iv) i redditi risultanti da prestiti concessi con i fondi menzionati sopra o da garanzie a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; e
v) tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca che non fanno parte dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.
Entrata in vigore il 24 giugno 2016
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