Articolo 90 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 89Articolo 91
Versione
27 ottobre 1990
Art. 90.
1. Il comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivita'.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettivita', purche' tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esamazioni.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1990
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