Articolo 4 - Accordo della Legge 29 marzo 1999, n. 99
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 aprile 1999
ARTICOLO 4
Risarcimento per danni o perdite
Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative oda altri soggetti. I pagamenti in compensazione saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.
Entrata in vigore il 21 aprile 1999
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