Articolo 35 - Prescrizione
Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto e' stato interrotto.
Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione e' determinato in conformita' dell'ordinamento del tribunale adito.
Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto e' stato interrotto.
Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione e' determinato in conformita' dell'ordinamento del tribunale adito.