Articolo 35 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 34Articolo 36
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27 gennaio 2004
Articolo 35 - Prescrizione

Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto e' stato interrotto.
Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione e' determinato in conformita' dell'ordinamento del tribunale adito.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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