Articolo 42 - Convenzione della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 41Articolo 43
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27 gennaio 2004
Articolo 42 - Destinatario dei reclami e delle istruzioni

I reclami e le istruzioni da rivolgere al vettore in applicazione della presente Convenzione hanno gli stessi effetti sia se indirizzati al vettore contrattuale sia se indirizzati al vettore di fatto. Tuttavia, le istruzioni di cui all'articolo 12 valgono solo se indirizzate al vettore contrattuale.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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