Articolo 3 del Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
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13 giugno 2017
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1 marzo 2020
Art. 3. Soggetti non ammessi ai contributi 1. Non possono accedere al contributo:
a) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all' articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ;
b) le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
c) le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 1, comma 10-quinquiesdecies) che "Nelle more della revisione organica della normativa di cui all' articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , l' articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 , si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati".
Entrata in vigore il 1 marzo 2020
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