Articolo 5 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 ottobre 1999
Art. 5. 1. L' articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.".
Nota all'art. 5:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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