Art. 5. 1. L' articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.".
Nota all'art. 5:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977 , si veda nelle note alle premesse.
"Art. 3. - 1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.".
Nota all'art. 5:
- Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977 , si veda nelle note alle premesse.