Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 luglio 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 agosto 2024 |
Commentari • 234
- 1. Crimini di guerra ed esecuzione civileFranco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 27 dicembre 2024
- 2. G.L. Gatta, Cass. su 314 bis c.p.https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. M. Passione | Ancora a proposito del d.d.l. n. 1183 in matera di diritto penitenziariohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Testo dell'audizione svolta presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica (10 luglio 2024), nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1183 “Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del ministero della giustizia”. *** 1. Premessa metodologica. I rilievi che seguono in questo breve testo scritto non abbracciano per intero l'articolato di urgenza, limitando l'analisi agli artt. da 4 a 8; per l'iter conseguente all'adozione del decreto-legge verranno qui evidenziati attuali contrasti con pronunce della Corte costituzionale e della Corte EDU, disarmonie di …
Leggi di più… - 4. F. Palazzo, D.l. sicurezza e questione carcerariahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. Liberazione anticipata anche per chi sconta la pena svolgendo lavori di pubblica utilitàAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 13 marzo 2025
Giurisprudenza • 83
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1149Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini il 12/03/2025 nel procedimento nei confronti di OD MA, nato a [...] il [...]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni e la memoria dell'Avv. Silvia Giancristofaro, difensore di fiducia dell'indagato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore …Leggi di più...
- art. 314 bis cod. pen.·
- abnormità provvedimento giudiziale·
- stasi processuale·
- abolitio criminis·
- peculato per distrazione·
- principio di sussidiarietà·
- art. 568 cod. proc. pen.·
- tassatività impugnazioni·
- art. 323 cod. pen.·
- art. 314 cod. pen.·
- art. 117 Cost.·
- art. 521 cod. proc. pen.·
- art. 4 Direttiva UE 2017/1371·
- art. 177 cod. proc. pen.·
- art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92
- 2. Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 6776Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso proposto da IM IG, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che, con requisitoria scritta del 01/10/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza n. 2174/2025 del 10 luglio 2025, le cui motivazioni sono state depositate il 15 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di IG RA avverso il provvedimento del Giudice monocratico del 5 maggio 2025 con il quale era stata …Leggi di più...
- art. 54 Ord. pen.·
- art. 103 d.P.R. 230/2000·
- art. 1 legge 199/2010·
- art. 178 cod. proc. pen.·
- art. 4 bis Ord. pen.·
- reati ostativi·
- detenzione domiciliare·
- art. 173 disp. att. cod. proc. pen.·
- principio tempus regit actum·
- cumulo pene·
- legge 112/2024·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- liberazione anticipata·
- art. 47-ter Ord. pen.·
- art. 69 bis Ord. pen.
- 3. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2025, n. 34652Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NI CI CO IA MO R.G.N. 22204/2025 CH LL SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna Ufficio di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza del 18/6/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Simone Perelli per la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Bologna. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito delle decisioni emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 18 giugno 2015 e dall'Ufficio di …Leggi di più...
- competenza giudiziale·
- conflitto di competenza·
- art. 69-bis legge 354/1975·
- pena sostitutiva·
- magistrato di sorveglianza·
- riforma Cartabia·
- art. 54 ord. pen.·
- liberazione anticipata
- 4. Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2025, n. 18587Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da IS EN CH, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15/03/2024 dalla Corte di appello di Potenza; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv. Donatello Cimadomo, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui IS EN CH è stato condannato per il delitto di peculato. All'imputato, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Matera, è …Leggi di più...
- art. 314 bis cod. pen.·
- furto·
- qualifica di pubblico ufficiale·
- distrazione di beni pubblici·
- appropriazione indebita·
- peculato·
- indebita destinazione di cose mobili·
- clausola di riserva·
- abuso d'ufficio·
- obblighi di incriminazione UE
- 5. Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2025, n. 35671Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da RT NA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/7/2023 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale RA NI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato Vincenzo Melli, difensore della parte civile Riscossione Sicilia s.p.a., il quale conclude per il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di giudizio; udito l'Avvocato Alessandro Gurreri, in sostituzione dell'Avvocata Giuliana Vitello, in difesa della parte civile FI SE IA, il quale conclude …Leggi di più...
- truffa aggravata·
- riqualificazione giuridica·
- disponibilità per ragioni d'ufficio·
- art. 640 cod. pen.·
- peculato·
- art. 360 cod. pen.·
- elemento costitutivo del reato·
- ultrattività qualifica pubblicistica·
- rideterminazione pena·
- danno patrimoniale
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di personale
- Articolo 1Art. 1.
Assunzione di 1.000 unita' del Corpo di Polizia penitenziaria
1. Al fine di incidere piu' adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operativita' e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attivita' di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall' articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unita' di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:
a) 500 unita' per l'anno 2025;
b) 500 unita' per l'anno 2026.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.
3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025, di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 ((ed euro)) 51.144.263 annui a decorrere ((dall'anno 2036)) , si provvede:
a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 ((ed euro 27.373.303)) annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;
b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno ((2035 ed euro)) 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . - Articolo 2Art. 2.
Assunzione ((di dirigenti)) penitenziari
1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di venti unita' di dirigente penitenziario.
2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche ((da espletare con le medesime modalita' previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020,)) e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente ((contingente fino a un massimo di venti unita')) di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria ((, di cui al citato decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020)) , anche in deroga al ((piano dei fabbisogni di personale vigente)) alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.
5. Agli oneri di cui al comma 4 ((si provvede, quanto a euro)) 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all' articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , ((e, quanto)) ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.