Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.
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14 luglio 2005
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