Articolo 20 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 20Articolo 21
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Art. 20-bis. (((Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione)

1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.)) ----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 166.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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