Articolo 121 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 114Articolo 116
Versione
1 gennaio 1988
>
Versione
1 gennaio 1998
>
Versione
1 gennaio 2004
Art. 121. ((Obblighi delle societa' controllate )) (( 1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa' controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validita' dell'opzione. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente