2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unita' sanitarie locali. (17)
--------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403 , ha disposto (con l'art. 4, comma 3-ter) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1991.