Decreto 8 marzo 2018, n. 37

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  • 1Compenso avvocato, quando aumenta: le cause premiali
    https://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html

  • 2Come dividere in due parti la fattura dell'avvocato
    https://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html

  • 3Sentenza Cassazione Civile n. 4771 del 14
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4771 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5291-2021 proposto da: C.G., elettivamente domiciliato in Roma Via della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; – ricorrenti – contro ATAC SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE …

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  • 4Patrocinio a spese dello Stato: è illegittima la mancata liquidazione della fase difensivaAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2025

  • 5Come dividere in due parti la fattura dell'avvocato
    https://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2026, n. 4598
    Provvedimento: Oscuramento disposto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente - Numero registro generale 10533/2025 Numero sezionale 340/2025 Numero di raccolta generale 4598/2026 Data pubblicazione 01/03/2026 Oggetto: DISCIPLINARE MAGISTRATI Dott.ssa MARIA ACIERNO Dott. AC M. ST - Presidente di Sezione - - Presidente di Sezione - Udienza del 21/10/2025 - UP R.G.N. 10533/2025 Dott.ssa MARGHERITA M. LEONE - Consigliera - Dott. MA RU - Consigliere - Dott.ssa LAURA TRICOMI - Consigliera - Dott.ssa CATERINA MAROTTA …
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    • art. 2 lett. i·
    • art. 29823/2020·
    • trasferimento magistrato·
    • art. 4 d.m. 55/2014·
    • art. 12 d.lgs. 109/2006·
    • art. 1161/2000·
    • art. 2 lett. l·
    • art. 5 d.lgs. 109/2006·
    • art. 3-bis d.lgs. 109/2006·
    • responsabilità disciplinare magistrati·
    • art. 101 cost.·
    • art. 2 lett. g·
    • art. 13 d.lgs. 109/2006·
    • art.·
    • art. 319-ter c.p.

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2021, n. 19427
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 21872-2020 proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Civile Sent. Sez. U Num. 19427 Anno 2021 Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 08/07/2021 CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Presidente ADRIANA DORONZO. Ragioni di fatto 1. Con atto pervenuto in cancelleria in data 26/8/2020, il Procuratore generate presso la Corte di cassazione ha chiesto a questa Corte che, ai sensi del comma 1° dell'art. …
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    • liquidazione dei compensi professionali degli avvocati·
    • esclusione·
    • procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c·
    • conseguenze·
    • condizioni·
    • ammissibilità·
    • disciplina successiva al d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012·
    • abrogazione dell'art. 636 c.p.c·
    • onorari·
    • avvocato e procuratore·
    • tariffe professionali

  • 3Trib. Verbania, sentenza 07/05/2025, n. 67
    Provvedimento: N. 16/2025 R.G. TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro Verbale d'udienza All'udienza del 07/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per il ricorrente, l'avv. LIDEO FRANCESCA nessuno per parte convenuta. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere …
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    • art. 13 CCNL Comparto Scuola·
    • art. 5 d.l. n. 95/2012·
    • Cass. 8926/2024·
    • festività soppresse·
    • art. 1 comma 55 l. n. 228/2012·
    • diritto alle ferie·
    • Cass. 13440/2024·
    • indennità sostitutiva ferie non godute·
    • contratto a tempo determinato·
    • monetizzazione ferie

  • 4Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/06/2025, n. 512
    Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 764/2021 Ruolo Gen., vertente t r a C.F.: , con sede in SA CI EL EL (ME), Parte_1 P.IVA_1 nella Via Ungaretti, n.11, in persona ELla sua titolare, SI.ra , C.F.: , nata Parte_2 C.F._1 in SA CI EL EL (ME), il 23.10.1947 ed ivi residente nella Via Ungaretti, n. 11, elett.te dom.ta in Barcellona P.G. (ME), nella Via Domenico Scinà, n. 9, presso lo studio ELl'Avv. Francesco Foti, che la rapp.ta e difende, per procura rilasciata in foglio separato ed allegato in calce all'Atto di Citazione …
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    • spese e compensi di giudizio·
    • mancato pagamento·
    • prova del contratto·
    • consegna merce·
    • art. 648 c.p.c.·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • rigetto opposizione·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • conferma decreto ingiuntivo

  • 5Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 531
    Provvedimento: N. R.G. 203/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 203/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Cuomo Parte_1 C.F._1 Maria e Iolanda D'Alterio, domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, Isola E1, piano sesto int. n. 50; APPELLANTE CONTRO (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Maurizio Marino, domiciliata in Portici (NA) alla via F. De Gregorio n. 10; APPELLATA (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE …
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    • art. 6 d.lgs. n. 150/2011·
    • prescrizione obbligazione·
    • art. 7 d.lgs. n. 150/2011·
    • art. 352 c.p.c.·
    • opposizione a sanzione amministrativa·
    • art. 615 c.p.c.·
    • omessa notifica atti prodromici·
    • competenza territoriale giudice·
    • inesistenza del debito
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale 1. All' articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;
    2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto»;
    c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»;
    d) al comma 4 le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento»;
    e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».
    NOTE

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note alle premesse:
    - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3 , e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):
    «Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense
    (Omissis).
    3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
    (Omissis).»
    «Art. 13. Conferimento dell'incarico e compenso.
    (Omissis).
    6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
    (Omissis).».
    - Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
    «Art. 17. Regolamenti.
    (Omissis).
    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
    (Omissis).».

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ), come modificato dal decreto qui pubblicato:
    «Art. 4. Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
    1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
    1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto.
    2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
    La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti.
    3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso e' liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.
    4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento.
    5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
    a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
    b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
    c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
    d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attivita' successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
    e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
    f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attivita' del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
    6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta.
    7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
    8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
    9. Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell' articolo 96 del codice di procedura civile , ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
    10. Nel caso di controversie a norma dell' articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , il compenso puo' essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.
    10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».
  • Articolo 2
    Art. 2. Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali 1. All' articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro e'» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto».
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come modificato dal decreto qui pubblicato:
    «Art. 10. Procedimenti arbitrali rituali e irrituali
    1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro e' di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
    2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.».
  • Articolo 3
    Art. 3.

    Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale

    1. All' articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»;
    2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;
    2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» e' sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro piu' soggetti»;
    3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identita' di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» e' sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento».
    Note all'art. 3:
    - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
    «Art. 12. Parametri generali per la determinazione dei compensi
    1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
    2. Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
    La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni e' incrementato per effetto di riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro piu' soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identita' di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
    3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
    a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
    b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
    c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
    d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.