Articolo 4 del Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 settembre 2007
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Versione
9 giugno 2018
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 53)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 53 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 9 giugno 2018
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