Articolo 12 - Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 ottobre 2016
Art. 12.

((Disposizioni transitorie e finali)) ((1. Le misure necessarie per l'applicazione del presente Codice deontologico sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di cui al successivo articolo 13.
2. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente Codice, promuove il riesame e l'eventuale adeguamento del suddetto Codice alla luce di novita' normative, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione))
Entrata in vigore il 1 ottobre 2016
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