Art. 5. Procedura per la verifica dell'idoneita' al servizio 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneita' psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilita' di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneita' permanente psicofisica assoluta.
2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione puo' chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneita' relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.
3. Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneita' psicofisica assoluta o relativa alla mansione l'amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7.
4. Nel caso di accertata inidoneita' permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8.
5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformita' a quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, recante Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 , in materia di trattamento di dati personali. Il dipendente puo' chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato e' inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.
6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82 del 2005 , si veda nelle note alle premesse.
2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione puo' chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneita' relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.
3. Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneita' psicofisica assoluta o relativa alla mansione l'amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7.
4. Nel caso di accertata inidoneita' permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8.
5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformita' a quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, recante Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 , in materia di trattamento di dati personali. Il dipendente puo' chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato e' inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.
6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82 del 2005 , si veda nelle note alle premesse.