Articolo 31 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Articolo 30Articolo 31 bis
Versione
1 giugno 2021
>
Versione
24 giugno 2021
>
Versione
31 luglio 2021
>
Versione
8 agosto 2021
>
Versione
30 dicembre 2024
Art. 31. (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((46)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((46)) 2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((46)) 2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((46)) 2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((46)) 3. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell' articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.
4. All' articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , le parole "individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , introdotto dall'articolo 50 del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ,".
5. All' articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuita' delle attivita' di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita' agricola per le diverse tipologie di colture e la continuita' delle attivita' delle aziende agricole interessate.
1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti".
6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2 ), e' aggiunto, in fine, il seguente punto: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.". (2)
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((46)) 7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((46)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 , ha disposto (con l'art. 17-undecies, comma 1) che "L' articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021". -------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente