Art. 58.
Chiunque costruisce una strada un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilita' che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potra' condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterra' necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarita' dell'esercizio ferroviario.
Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente e' subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.
Chiunque costruisce una strada un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilita' che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potra' condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterra' necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarita' dell'esercizio ferroviario.
Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente e' subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.