Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 35Articolo 37
Versione
30 novembre 1980
Art. 36.
Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprieta' laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio.
Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la recinzione di tratti di linea.
Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i franchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.
Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potra' essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti.
Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui all'art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed altre aree pubbliche.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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