Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 18Articolo 20
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Art. 19.

Alle persone estranee al servizio e' proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonche' nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa ((da euro 500 a euro 2.000)) .
L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda ((da euro 3.000 a euro 15.000)) o con l'arresto fino a due mesi. (2)
L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente per territorio.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivo art. 71.

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che le violazioni previste dal comma 3 del presente articolo non costituisono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
Entrata in vigore il 21 maggio 2025
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