Art. 91.
Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarita'. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonche' delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locati territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarita' che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilita' delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.
Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.
Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimita' di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale e' preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonche' dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.
Per l'eventualita' di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarita'. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonche' delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locati territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarita' che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilita' delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.
Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.
Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimita' di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale e' preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonche' dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.
Per l'eventualita' di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.