Articolo 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 102Articolo 104
Versione
30 novembre 1980
Art. 103.
Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente