Art. 10.
Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.
Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarita' dell'esercizio.
Nei rapporti con il pubblico il personale stesso e' tenuto ad usare la massima correttezza.
Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti o inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non puo' comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non ha seguito di nuovo accertamento della idoneita' allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada .
Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.
Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarita' dell'esercizio.
Nei rapporti con il pubblico il personale stesso e' tenuto ad usare la massima correttezza.
Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti o inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non puo' comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non ha seguito di nuovo accertamento della idoneita' allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada .