Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 64Articolo 66
Versione
30 novembre 1980
Art. 65.
Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada a delle relative disposizioni di esecuzione.
Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti.
E' proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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