Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 29Articolo 31
Versione
30 novembre 1980
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Versione
15 gennaio 1994
Art. 30.

E' fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonche' nelle stazioni e fermate, l'attivita' di venditore di beni o di servizi.
E' fatto altresi' divieto di svolgere attivita' di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.
I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Ove l'attivita' di vendita di beni avvenga con il concorso di piu' persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che le violazioni previste dal presente articolo non costituisono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994
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