Articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 44Articolo 46
Versione
30 novembre 1980
Art. 45.
I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno.
E' vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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