Articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 43Articolo 45
Versione
30 novembre 1980
Art. 44.
E' vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure e' vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.
E' vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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