Art. 80.
E' ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'inflazione commessa.
Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, puo' provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalita' indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
E' ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'inflazione commessa.
Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, puo' provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalita' indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.