Articolo 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 79Articolo 81
Versione
30 novembre 1980
Art. 80.
E' ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'inflazione commessa.
Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, puo' provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalita' indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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