Articolo 12 bis del Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
Articolo 12Articolo 13
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22 aprile 2017
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20 dicembre 2020
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12 aprile 2025
Art. 12-bis. (( (Modifica all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). )) ((1. All'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "di un esercizio" sono inserite le seguenti: ", anche di vicinato,"))
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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