Art. 3. 1. Sono organi di Formez PA:
a) il presidente; ((8)) b) il direttore generale;
c) il consiglio di amministrazione; ((8)) d) il collegio dei revisori;
e) l'assemblea.
2. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, e' nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed e' scelto tra tra soggetti con qualificata professionalita' ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonche' da altri cinque membri di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
4. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attivita' di selezione e gestione del personale.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente.
6. I compiti degli organi sociali e le modalita' di partecipazione ai medesimi organi sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.
(5)
------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 , ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "In relazione alle nuove funzioni attribuite all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' altresi' attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualita' dei servizi dalla stessa resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonche' l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi."
a) il presidente; ((8)) b) il direttore generale;
c) il consiglio di amministrazione; ((8)) d) il collegio dei revisori;
e) l'assemblea.
2. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, e' nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed e' scelto tra tra soggetti con qualificata professionalita' ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonche' da altri cinque membri di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
4. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attivita' di selezione e gestione del personale.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente.
6. I compiti degli organi sociali e le modalita' di partecipazione ai medesimi organi sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.
(5)
------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 , ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "In relazione alle nuove funzioni attribuite all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' altresi' attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualita' dei servizi dalla stessa resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonche' l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi."