Art. 5. 1. All' articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , al comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 24 del codice civile .».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 5 (Partecipazione). - 1. Partecipano alla Societa' di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.
2. Alla Societa' di cultura partecipano altresi' soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , secondo modalita' disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attivita' a fini di lucro nei medesimi settori culturali della societa'. Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' art. 24 del codice civile .».
- Il testo dell' art. 24 del codice civile , approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 , pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, e' il seguente:
«Art. 24 (Recesso ed esclusione degli associati). - La qualita' di associato non e' trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato puo' sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purche' sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non puo' essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e' stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.».
«Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 24 del codice civile .».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 5 (Partecipazione). - 1. Partecipano alla Societa' di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.
2. Alla Societa' di cultura partecipano altresi' soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , secondo modalita' disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attivita' a fini di lucro nei medesimi settori culturali della societa'. Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' art. 24 del codice civile .».
- Il testo dell' art. 24 del codice civile , approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 , pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, e' il seguente:
«Art. 24 (Recesso ed esclusione degli associati). - La qualita' di associato non e' trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato puo' sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purche' sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non puo' essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e' stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.».