Articolo 12 del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1
Articolo 11Articolo 13
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15 gennaio 2004
Art. 12. 1. All' articolo 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , al comma 2, le parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento».
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 12 (Collegio dei revisori). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'art. 5, comma 2, al patrimonio della Societa' di cultura in misura non inferiore al 20 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti e' da essi designato.».
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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