Articolo 9 della Legge 5 maggio 1976, n. 324
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 agosto 1976
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Versione
10 marzo 1985
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Versione
24 ottobre 1991
Art. 9.

Presso il Ministero dei trasporti e' istituita una commissione presieduta dal Ministro dei trasporti o da un Sottosegretario da lui delegato e composta dai seguenti membri:
un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile;
un funzionario del Ministero del tesoro;
un funzionario del Ministero delle finanze;
due esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti;
due esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali;
due funzionari dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
I funzionari dell'Amministrazione dello Stato debbono avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.
La commissione e' nominata con decreto del Ministro dei trasporti. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 OTTOBRE 1991, N.316))
La predetta commissione deve inoltre essere sentita ai fini della determinazione del coefficiente unitario di tassazione previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411 .
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991
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