Articolo 13 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
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Versione
1 luglio 1998
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Versione
26 novembre 2003
Art. 13. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto ( con l'art. 41, commi 4 e 5) che "Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998".
Entrata in vigore il 26 novembre 2003
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