2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono stabilite le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall' articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (7)
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "All' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi"."