"Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). ''1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' od enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero di un terzo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e dai depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43 , e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico. il=2; 3. Quando gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti da soggetti non residenti, le ritenute ivi previste sono operate dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50 per cento, sugli interessi e gli altri proventi dicui al comma 1, secondo che la scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto mesi, nonche' con l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui al comma 2, indipendentemente dalla scadenza. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso.
Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 intervengono nelle cessioni di obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti la ritenuta e' operata sugli interessi ed altri proventi riconosciuti al cedente nel corrispettivo. Il cedente od il possessore del titolo rendono noti gli interessi e gli altri proventi maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non e' operata quando il percipiente certifichi la sua qualita' di soggetto non residente ed attesti il periodo di possesso dei titoli. La ritenuta del presente comma e' operata con l'aliquota del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo. in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.".
2. Dopo l' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' inserito il seguente articolo:
"Art. 26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti). 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), anche se rappresentati da certificati di deposito, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , qualora siano percepiti da:
a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del citato testo unico n. 917 del 1986 ; ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni;
b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
2. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.".
3. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie, nonche' delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri.";
b) nell'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonche' gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;
d) fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 ;
e) fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ;
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.";
c) nel comma 1 dell'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.";
d) nell'articolo 7, comma 2, lettera a), la parola: ''gennaio'' e' sostituita dalla seguente: ''marzo'';
e) nell'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La predetta attestazione non e' acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.".
4. L' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). 1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986 , non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del medesimo testo unico, nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 .
2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 , nonche' ai fondi indicati nel comma 1, e' operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi.
5. La ritenuta di cui al comma 1 non e' operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedano partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative, qualora ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili ovvero non attestino di avere il possesso dei presupposti indicati nel comma 1. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5 , 7 , 8 , 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 .".
5. Dopo l' articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' inserito il seguente:
"Art. 27-ter (Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.). 1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289 , e' applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all' articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289 , nonche' dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell' articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 .
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.
5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non e' applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis;
b) una certificazione delle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;
b) effettuare le comunicazioni di cui all' articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ;
c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;
d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalita' semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, e puo' essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , purche' da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.".
6. Le disposizioni del comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dal comma 5, riguardanti le comunicazioni previste dall' articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , si applicano con riferimento agli utili di cui e' deliberata la distribuzione dal 1 gennaio 1998. Su tali utili e' consentita l'applicazione della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista dalle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito a condizione che i soggetti di cui al comma 2 del predetto articolo 27-ter acquisiscano la documentazione di cui al comma 4 del medesimo articolo e ne diano comunicazione alla societa' emittente. Qualora detti soggetti non siano residenti nel territorio dello Stato, la comunicazione alla societa' emittente e' effettuata dal rappresentante fiscale di cui al comma 8 del predetto articolo 27-ter, il quale e' tenuto alla conservazione della citata documentazione per il periodo di tempo indicato al comma 7, del medesimo articolo.
7. Le disposizioni delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che accordano ai non residenti il diritto al rimborso del credito d'imposta sui dividendi che sarebbe spettato ai residenti si applicano anche se tale diritto e' riconosciuto ai residenti soltanto nel caso di opzione per la non applicazione della ritenuta.
8. Nel decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) nel primo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonche' dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione.";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La ritenuta prevista nel precedente comma e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917, del 1986;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 87. La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.";
b) nell'articolo 8, il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5, nonche' per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta e' operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' dalle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87.".
9. Il terzo comma dell'articolo 1, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 , e' sostituito dal seguente: "Le banche accettanti operano, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6, comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del 1986 ;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.".
10. Il comma 115 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' sostituito dal seguente: "115. Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa.".
11. All' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 3) del primo comma e' sostituito dal seguente: "3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dovute in base alla dichiarazione annuale;";
b) la lettera b) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);";
c) la lettera c) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;";
d) la lettera f) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.".
12. All' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, il numero 4) e' abrogato; nello stesso comma il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .";
b) il secondo comma e' abrogato.
13. Con uno o piu' decreti, da emanarsi a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Ministro delle finanze, puo' stabilire nuove modalita' per l'effettuazione delle comunicazioni previste dagli articoli 7 , 8 , 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , con possibilita' di introdurre l'obbligo di effettuare le predette comunicazioni nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta.
(( 13-bis. I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano. ))