Articolo 23 del Decreto 3 giugno 2014, n. 120
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7 settembre 2014
Art. 23. Ricorsi al Comitato nazionale 1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonche' delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 , entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.
2. Il Comitato nazionale ha facolta', nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Note all' art. 23:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972.
Entrata in vigore il 7 settembre 2014
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