Articolo 11 del Decreto 3 giugno 2014, n. 120
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 settembre 2014
Art. 11.


Requisiti di idoneita' tecnica
e di capacita' finanziaria

1. I requisiti di idoneita' tecnica consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
b) nella disponibilita' dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;
c) in un'adeguata dotazione di personale;
d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale e' richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.
2. La capacita' finanziaria e' dimostrata da documenti che comprovino le potenzialita' economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacita' contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.
3. L'idoneita' tecnica e la capacita' finanziaria devono essere adeguate alle attivita' soggette all'iscrizione.
4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica e della capacita' finanziaria.
Entrata in vigore il 7 settembre 2014
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