Articolo 9 del Decreto 3 giugno 2014, n. 120
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 settembre 2014
Art. 9.


Categorie e classi delle attivita'
per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo e' articolata in categorie corrispondenti alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
3. Le categorie da 4 a 8 di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
b) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantita' annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.
4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.
5. Il Comitato nazionale puo', con propria deliberazione, modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di cui al comma 4.
6. Il Comitato nazionale puo' individuare specifiche e singole attivita' rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione di cui all'articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), il Comitato nazionale puo' individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantita' annua di rifiuti complessivamente gestita.
Entrata in vigore il 7 settembre 2014
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