Articolo 25 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2
Articolo 24
Versione
2 febbraio 2013
Art. 25. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente