Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 giugno 1987
Art. 11. Criteri di attuazione della mobilita' 1. I passaggi di ruolo previsti dall' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e, dall' art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento. La percentuale da applicare annualmente e' concordata con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, sulla base delle esigenze connesse alle situazioni di organico di volta in volta accertate con riferimento ai vari tipi di scuola, tenuto conto anche della necessita' di assorbimento di eventuali soprannumero. Nella tabella di valutazione di titoli sara' prevista, ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore, l'attribuzione di un particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
2. Restano fermi i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti ai fini dell'accesso ai passaggi di cui al presente articolo.
3. La verifica dell'attualita' e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente, relative alla mobilita' od all'utilizzazione del personale della scuola, hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale.
4. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'Amministrazione di programmare i necessari interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere da data anteriore, sempre che, a giudizio dell'Amministrazione, siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa.
5. Sono, comunque, fatti salvi i principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge, nonche' le competenze proprie degli organi di governo della scuola.
6. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terra' conto dei seguenti principi e criteri generali:
a) i trasferimenti si attuano annualmente;
b) tutto il personale direttivo e docente di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed annuale; il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo;
c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, la titolarita' nella scuola o plesso di provenienza;
d) l'ordine delle operazioni di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneita' tra i vari settori;
e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole tipologie; per i trasferimenti d'ufficio si terra' conto delle tabelle di viciniorieta' definite sulla base delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune.
7. I passaggi di cattedra previsti dall' art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 , sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili.
8. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilita' di posto nella scuola di precedente titolarita'.
9. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarieta' ed il personale docente dei posti DOA che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola.
10. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui al presente articolo, deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nella scuola o plesso da cui e' stato disposto il trasferimento; cio' qualora l'interessato ne faccia richiesta e sempreche' per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilita' di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia.
11. Per la copertura dei posti delle attivita' di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorita' a quello che abbia gia' maturato esperienze didattiche sul sostegno.
12. I docenti rientranti nel contingente dei posti DOA sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarita'. Qualora cio' non sia possibile, l'utilizzazione potra' essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarato affine.
13. Sono consentiti per i docenti delle accademie e dei conservatori di musica a domanda ed in presenza di disponibilita' di posto, utilizzazioni annuali e assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarita', secondo nuove apposite tabelle stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali.
14. Tali norme sono applicate anche al personale assistente.
15. Sono altresi' consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengano conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti medesimi.
Entrata in vigore il 2 giugno 1987
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